Art. 5.
(Prevenzione del disagio familiare).

      1. Al fine di contribuire a superare situazioni di disagio familiare, all'articolo

 

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3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nell'esercizio della funzione di consulenza e di assistenza nelle materie di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), il consultorio si avvale della collaborazione di un esperto designato dalle associazioni che svolgono attività di mediazione familiare ai sensi dell'articolo 342-ter, secondo comma, del codice civile e, ove si renda necessario, delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio indicate dalla Consulta nazionale delle associazioni familiari».